ASSISTENZA
Reclami
Procedura per la presentazione di reclami ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008.
GENERAL BROKERS Srl si impegna a garantire la massima qualità dei servizi offerti. Qualora il servizio ricevuto non fosse conforme alle aspettative, è possibile presentare un reclamo seguendo la procedura descritta di seguito.
1 Reclamo a GENERAL BROKERS
Il reclamo può essere inviato con le seguenti modalità:
Il reclamo deve contenere:
- Nome, cognome e domicilio del reclamante
- Denominazione dell'intermediario (GENERAL BROKERS Srl)
- Motivo del reclamo
- Eventuale numero di polizza o sinistro
- Documentazione a supporto (se disponibile)
GENERAL BROKERS fornirà riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
2 Reclamo all'Impresa di Assicurazione
Qualora il reclamo riguardi il comportamento dell'impresa di assicurazione, il reclamante può rivolgersi direttamente all'Ufficio Reclami dell'impresa interessata, i cui recapiti sono indicati nella documentazione contrattuale e sul sito web della compagnia.
3 Reclamo all'IVASS
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte dell'intermediario o dell'impresa, oppure in caso di mancata risposta entro i termini previsti, è possibile rivolgersi all'IVASS:
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Fax: 06.42133206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it
Modulistica IVASS per reclamiIl reclamo all'IVASS deve contenere:
- Dati anagrafici del reclamante
- Indicazione dell'intermediario o dell'impresa
- Breve descrizione del motivo del reclamo
- Copia del reclamo già presentato all'intermediario/impresa e dell'eventuale riscontro
- Ogni documento utile a descrivere le circostanze
Sistemi Alternativi di Risoluzione delle Controversie
In alternativa o in aggiunta al reclamo, il consumatore può ricorrere ai seguenti sistemi di risoluzione alternativa delle controversie:
- Mediazione civile: procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 presso un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro del Ministero della Giustizia.
- Negoziazione assistita: ai sensi del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014.
- Arbitrato: secondo le modalità previste dal contratto di assicurazione.
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